Art. 2.
(Introduzione della fattispecie di lesioni personali dolose totalmente e permanentemente inabilitanti).

      1. All'articolo 583 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La lesione personale è totalmente e permanentemente inabilitante e si applica la reclusione non inferiore ad anni diciotto, quando cagiona la perdita totale e permanente della capacità di movimento autonomo della persona offesa».